Diritto Web


CODICE PENALE


LIBRO PRIMO - Dei reati in generale
.. TITOLO I - Della legge penale (artt. 1-16)
.. TITOLO II - Delle pene (artt. 17-38)
.... Capo I - Delle specie di pene, in generale (artt. 17-20)
.... Capo II - Delle pene principali, in particolare (artt. 21-27)
.... Capo III - Delle pene accessorie, in particolare (artt. 28-38)
.. TITOLO III - Del reato (artt. 39-84)
.... Capo I - Del reato consumato e tentato (artt. 39-58bis)
.... Capo II - Delle circostanze del reato (artt. 59-70)
.... Capo III - Del concorso di reati (artt. 71-84)
.. TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
.... Capo I - Della imputabilità (artt. 85-98)
.... Capo II - Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere (artt. 99-109)
.... Capo III - Del concorso di persone nel reato (artt. 110-119)
.... Capo IV - Della persona offesa dal reato (artt. 120-131)
.. TITOLO V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 131bis-149)
.... Capo I - Della modificazione e applicazione della pena (artt. 131bis-140)
.... Capo II - Della esecuzione della pena (artt. 141-149)
.. TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
.... Capo I - Della estinzione del reato (artt. 150-170)
.... Capo II - Della estinzione della pena (artt. 171-181)
.... Capo III - Disposizioni comuni (artt. 182-184)
.. TITOLO VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
.. TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240bis)
.... Capo I - Delle misure di sicurezza personali (artt. 199-235)
...... Sezione I - Disposizioni generali (artt. 199-214)
...... Sezione II - Disposizioni speciali (artt. 215-235)
.... Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali (artt. 236-240bis)

LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
.. TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
.... Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275)
.... Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293)
.... Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294)
.... Capo IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300)
.... Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (artt. 301-313)
.. TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360)
.... Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335bis)
.... Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356)
.... Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 357-360)
.. TITOLO III - Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
.... Capo I - Dei delitti contro l’attività giudiziaria (artt. 361-384bis)
.... Capo II - Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie (artt. 385-391bis)
.... Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni (artt. 392-401)
.. TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413)
.... Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose (artt. 402-406)
.... Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413)
.. TITOLO V - Dei delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414-421)
.. TITOLO VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica (artt. 422-452)
.... Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza (artt. 422-437)
.... Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode (artt. 438-448bis)
.... Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452)
.. TITOLO VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente (artt. 452bis-452quaterdecies)
.. TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
.... Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453-466)
.... Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt. 467-475)
.... Capo III - Della falsità in atti (artt. 476-493bis)
.... Capo IV - Della falsità personale (artt. 494-498)
.. TITOLO VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (artt. 499-518)
.... Capo I - Dei delitti contro l’economia pubblica (artt. 499-512)
.... Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio (artt. 513-517quinquies)
.... Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti (art. 518)
.. TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
.... Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale (artt. 519-526)
.... Capo II - Delle offese al pudore e all’onore sessuale (artt. 527-538)
.... Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 539-544)
.. TITOLO IX BIS - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)
.. TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
.. TITOLO XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)
.... Capo I - Dei delitti contro il matrimonio (artt. 556-563)
.... Capo II - Dei delitti contro la morale familiare (artt. 564-565)
.... Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569)
.... Capo IV - Dei delitti contro l’assistenza familiare (artt. 570-574bis)
.. TITOLO XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623ter)
.... Capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593)
.... Capo I-bis - Dei delitti contro la maternità (artt. 593bis-593ter)
.... Capo II - Dei delitti contro l’onore (artt. 594-599)
.... Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623bis)
...... Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604)
...... Sezione I-bis - Dei delitti contro l'eguaglianza (artt. 604bis-604ter)
...... Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale (artt. 605-609decies)
...... Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale (artt. 610-613)
...... Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614-615quinquies)
...... Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623bis)
.... Capo III-bis - Disposizioni comuni sulla procedibilità (art. 623ter)
.. TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649bis)
.... Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (artt. 624-639bis)
.... Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. 640-648quater)
.... Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (art. 649)
.... Capo III-bis - Disposizioni comuni sulla procedibilità (art. 649bis)

LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare
.. TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
.... Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza (artt. 650-717)
...... Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671)
...... Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica (artt. 672-681)
...... Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati (artt. 682-717)
.... Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale (artt. 718-730)
...... Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-727)
...... Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728-730)
.. TITOLO II - Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734)
.. TITOLO II bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734bis)

codice penale

TITOLO III - DEI DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Articolo 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (363, 384 c.p.).
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126 c.p.).

Articolo 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp. di att. c.p.p.), è punito con la multa fino a euro 103 (363, 384 c.p.).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (120-126 c.p.) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo 363 - Omessa denuncia aggravata

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (241-309 c.p.), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p., 384 c.p.).

Articolo 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (241-309 c.p.), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (384 c.p.).

Articolo 365 - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 (334 c.p.p.).
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (384 c.p.).

Articolo 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete (143 c.p.p.; 122 c.p.c.), ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 (384 c.p.).
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (133, 377 c.p.p.).
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall’arte (30 c.p.).

Articolo 367 - Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni (370 c.p.).

Articolo 368 - Calunnia

Chiunque, con denunzia (331, 333 c.p.p.), querela (336 c.p.p.) richiesta (342 c.p.p.) o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (370 c.p.).
La pena è aumentata (64 c.p.) se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo [; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].

Articolo 369 - Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni (370, 384 c.p.).

Articolo 370 - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite (65 c.p.) se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (39 c.p.).

Articolo 371 - Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.] (#30)
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici (28 c.p.).

#30 - Il secondo comma dell’articolo 371 è da ritenersi abrogato per incompatibilità con la disciplina del giuramento dettata dal codice civile. L’articolo 2738 del codice civile unifica il regime per entrambe le specie di giuramento, escludendo sempre la prova contraria ed inibendo in ogni caso la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso: la ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio non spiega più alcun effetto impeditivo al formarsi del giudicato.

Articolo 371-bis - False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.), rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (375, 384 c.p.).
Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Articolo 371-ter - False dichiarazioni al difensore

Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Articolo 372 - Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria (194-207 c.p.) o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (375, 384 c.p.).

Articolo 373 - Falsa perizia o interpretazione

Il perito (221 c.p.p.) o l’interprete (143 c.p.p.), che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente (375, 384 c.p.).
La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici (28 c.p.), l’interdizione dalla professione o dall’arte (30 c.p.).

Articolo 374 - Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni (375, 384 c.p.).
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela (120 c.p.), richiesta o istanza, e questa non è stata presentata (375, 384 c.p.).

Articolo 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (481 c.p.).

Articolo 375 - Frode in processo penale e depistaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

Articolo 376 - Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (524 c.p.p.). (#31)
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (279 c.p.c.), anche se non irrevocabile (c.p.324 c.p.c.).

#31 - Il primo comma dell’articolo 376 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla Polizia Giudiziaria, delegata dal PM a norma dell’articolo 370 c.p.p., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti (Corte costituzionale 99/101).

Articolo 377 - Intralcio alla giustizia

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici (28, 29 c.p.).

Articolo 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (110 c.p.), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (85-98 c.p.) o risulta che non ha commesso il delitto (384 c.p.).

Articolo 379 - Favoreggiamento reale

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato (110 c.p.) e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Articolo 379-bis - Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

Articolo 380 - Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore (96-108 c.p.) o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.
La pena è aumentata (64 c.p.):
1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni (383 c.p.).

Articolo 381 - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore (96-108 c.p.) o il consulente tecnico (225, 233 c.p.), che, in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (383 c.p.).
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Articolo 382 - Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore (96-108 c.p.), che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (383 c.p.).

Articolo 383 - Interdizione dai pubblici uffici

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici (28 c.p.).

Articolo 383-bis - Circostanze aggravanti per il caso di condanna

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Articolo 384 - Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.) o assunto come testimonio (197, 201 c.p.p.), perito, consulente tecnico o interprete (144 c.p.p.) ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Articolo 384-bis - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero

I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

Articolo 384-ter - Circostanze speciali

Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

CAPO II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Articolo 385 - Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (214 c.p.).
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi (585 comma 2 c.p.) o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento (284 c.p.p.) se ne allontani, nonché ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (65 c.p.).

Articolo 386 - Procurata evasione

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato (390, 391 c.p.), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all’ergastolo.
La pena è aumentata (64 c.p.) se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.
La pena è diminuita (65 c.p.):
1) se il colpevole è un prossimo congiunto (307 comma 4 c.p.);
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.
La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici (28 c.p.).

Articolo 387 - Colpa del custode

Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (391 c.p.).
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

Articolo 387-bis - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (334 c.p.).
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio (328 c.p.) è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela (120-126 c.p.) della persona offesa.

Articolo 388-bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa (120-126 c.p.), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a euro 309.

Articolo 388-ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 389 - Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria (19 c.p.), trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

Articolo 390 - Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110 c.p.), aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

Articolo 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215 n.2 c.p.), ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.
Se l’evasione avviene per colpa (43 c.p.) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.

Articolo 391-bis - Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

CAPO III - Della tutela arbitraria delle private ragioni

Articolo 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (120-126 c.p.), con la multa fino a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Articolo 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso (120-126 c.p.), con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose (392 comma 2 c.p.), alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
La pena è aumentata (64 c.p.) se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi (585 comma 2 c.p.).

Articolo 393-bis - Causa di non punibilità

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Articolo 394 - Sfida a duello

[abrogato]

Articolo 395 - Portatori di sfida

[abrogato]

Articolo 396 - Uso delle armi in duello

[abrogato]

Articolo 397 - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale

[abrogato]

Articolo 398 - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità

[abrogato]

Articolo 399 - Duellante estraneo al fatto

[abrogato]

Articolo 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

[abrogato]

Articolo 401 - Provocazione al duello per fine di lucro

[abrogato]


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TITOLO IV - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

CAPO I - Dei delitti contro le confessioni religiose

Articolo 402 - Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente (266 comma 4 c.p.) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. (#32)

#32 - L’articolo 402 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (Corte costituzionale 00/508).

Articolo 403 - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente (266 comma 4 c.p.) offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000..
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto (406 c.p.).

Articolo 404 - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Articolo 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (409 c.p.), è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (406 c.p.).

Articolo 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato

[abrogato]

CAPO II - Dei delitti contro la pietà dei defunti

Articolo 407 - Violazione di sepolcro

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 408 - Vilipendio delle tombe

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 409 - Turbamento di un funerale o servizio funebre

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Articolo 410 - Vilipendio di cadavere

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni (413 c.p.).

Articolo 411 - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata (64 c.p.) se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

Articolo 412 - Occultamento di cadavere

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 413 - Uso illegittimo di cadavere

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La pena è aumentata (64 c.p.) se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.


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TITOLO V - DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Articolo 414 - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente (266 comma 4 c.p.) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (266 comma 4 c.p.) fa l’apologia di uno o più delitti (266, 272, 303 c.p.). La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Articolo 414-bis - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Articolo 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (#33)

#33 - L’articolo 415 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non specifica che tale istigazione all’odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità (Corte costituzionale 74/108).

Articolo 416 - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (32-quater, 417 c.p.).
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata (64 c.p.) se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (32-quater, 417 c.p.).
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (#1) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#1 - Le parole ",alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.

Articolo 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Articolo 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Articolo 417 - Misura di sicurezza

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza (215 c.p.).

Articolo 418 - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110 c.p.) o di favoreggiamento (378 c.p.), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alla associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata (64 c.p.) se l’assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (307 comma 4 c.p.).

Articolo 419 - Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata (64 c.p.) se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi (585 c.p.), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Articolo 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 421 - Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno (285, 419, 422 e seguenti c.p.).


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TITOLO VI - DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Articolo 422 - Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Articolo 423 - Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (449 c.p.).
La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (425 c.p.).

Articolo 423-bis - Incendio boschivo

Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Articolo 424 - Danneggiamento seguito da incendio 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare (635 c.p.) la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (425, 449 c.p.).
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.

Articolo 425 - Circostanze aggravanti 

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata (64 c.p.) se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti (733 c.p.), cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merce o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.

Articolo 426 - Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (449, 450 c.p.).

Articolo 427 - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449, 450 c.p.).

Articolo 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o dl un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (253, 432, 449, 450 c.p.).

Articolo 429 - Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave (136 cod. nav.), un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (432, 449, 450 c.p.).

Articolo 430 - Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (432, 449, 450 c.p.).

Articolo 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449, 450 c.p.).
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica (430, 432 c.p.).

Articolo 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449, 450 c.p.).

Articolo 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449 c.p.).

Articolo 433-bis - Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari

Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Articolo 434 - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (449, 676 c.p.).

Articolo 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (678 c.p.).

Articolo 436 - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni (451 c.p.).

Articolo 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (32-quater, 451 c.p.).
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449 c.p.).

CAPO II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Articolo 438 - Epidemia

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.(448, 452 c.p.).

Articolo 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo (442, 446, 448, 452 c.p.).

Articolo 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (446, 448, 452 c.p.).
La pena è aumentata (64 c.p.) se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Articolo 441 - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (446, 448, 452 c.p.).

Articolo 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516 c.p.).

Articolo 443 - Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (448, 452 c.p.).

Articolo 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 (448, 452, 516 c.p.).
La pena è diminuita (65 c.p.) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Articolo 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (448, 452, 515 c.p.).

Articolo 446 - Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima (538 c.p.) di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.

Articolo 447 - Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti

[abrogato]

Articolo 448 - Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza (36 c.p.).
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere (30 c.p.) nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32-bis c.p.) per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

CAPO III - Dei delitti colposi di comune pericolo

Articolo 449 - Delitti colposi di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (43 c.p.) un incendio , o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (136, 743, 1125 cod. nav.).

Articolo 450 - Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni (136, 1123 cod. nav.).
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Articolo 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa (43 c.p.), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.

Articolo 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa (43 c.p.), alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
[ 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; ]
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.


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TITOLO VI-bis - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Articolo 452-bis - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-ter - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Articolo 452-quater - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Articolo 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 452-septies - Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 452-octies - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452-novies - Aggravante ambientale

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Articolo 452-decies - Ravvedimento operoso

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Articolo 452-undecies - Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 452-duodecies - Ripristino dello stato dei luoghi

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Articolo 452-terdecies - Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Articolo 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.


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TITOLO VII - DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Articolo 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (42 c.p.) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (456, 458, 459, 463 c.p.).
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Articolo 454 - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (458, 463 c.p.).

Articolo 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (456, 458, 459, 463 c.p.).

Articolo 456 - Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate (64 c.p.) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Articolo 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (458, 459, 463 c.p.).

Articolo 458 - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Articolo 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (463 c.p.).

Articolo 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (458 comma 2 c.p.) o dei valori di bollo (459 comma 2 c.p.), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 (463 c.p.).

Articolo 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete (458 c.p.), di valori di bollo (459 comma 2 c.p.) o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (463 c.p.).
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.

Articolo 462 - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate (431 comma 3 c.p.) o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206 (463, 465, 466 c.p.).

Articolo 463 - Casi di non punibilità

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Articolo 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo (459 comma 2 c.p.) contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

Articolo 465 - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate (431 comma 3 c.p.) o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Articolo 466 - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459 comma 2 c.p.) o da biglietti di strade ferrate (431 comma 3 c.p.) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Articolo 466-bis - Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

CAPO II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Articolo 467 - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Chiunque contraffà il Sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065 (469, 470 c.p.).

Articolo 468 - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (469, 470 c.p.).
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Articolo 469 - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Articolo 471 - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Articolo 472 - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (692 c.p.).

Articolo 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali (2569-2583 c.c.), ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (2584-2594 c.c.), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (474, 475, 514, 517 c.p.).

Articolo 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474-bis - Confisca

Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Articolo 474-ter - Circostanza aggravante

Se, fuori dei casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Articolo 474-quater - Circostanza attenuante

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Articolo 475 - Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36 c.p.).

CAPO III - Della falsità in atti

Articolo 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale (357 c.p.), che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni (482, 490, 492, 493 c.p.).

Articolo 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale (357 c.p.) che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (482, 492, 493 c.p.).

Articolo 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale (357 c.p.), che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (492 c.p.) diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (482, 493 c.p.).

Articolo 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 (493 c.p.).

Articolo 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (359 c.p.), attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 (374-bis c.p.).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Articolo 482 - Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (357 c.p.) fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (490, 491 c.p.).

Articolo 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (495 c.p.).

Articolo 484 - Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Articolo 485 - Falsità in scrittura privata

[abrogato]

Articolo 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

[abrogato]

Articolo 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale (357 c.p.), che, abusando di un foglio firmato in bianco (488 c.p.), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Articolo 489 - Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Articolo 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Articolo 491 - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso (492 c.p.).

Articolo 491-bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.), relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 493-bis - Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (602 c.c.).

Articolo 493-ter - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

CAPO IV - Della falsità personale

Articolo 494 - Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno (496 c.p.).

Articolo 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (357 c.p.) l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (483, 567 c.p.);
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria o da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

Articolo 495-bis - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 495-ter - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

Articolo 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale (357 c.p.) o a persona incaricata di un pubblico servizio (358 c.p.), nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 497 - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (685-690 c.p.p.) o un altro certificato penale (335 n.3 c.p.p.) relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Articolo 497-bis - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Articolo 497-ter - Possesso di segni distintivi contraffatti

Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Articolo 498 - Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall’articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


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