CODICE PENALE
LIBRO PRIMO - Dei reati in generale
.. TITOLO I - Della legge penale (artt. 1-16)
.. TITOLO II - Delle pene (artt. 17-38)
.... Capo I - Delle specie di pene, in generale (artt. 17-20)
.... Capo II - Delle pene principali, in particolare (artt. 21-27)
.... Capo III - Delle pene accessorie, in particolare (artt. 28-38)
.. TITOLO III - Del reato (artt. 39-84)
.... Capo I - Del reato consumato e tentato (artt. 39-58bis)
.... Capo II - Delle circostanze del reato (artt. 59-70)
.... Capo III - Del concorso di reati (artt. 71-84)
.. TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
.... Capo I - Della imputabilità (artt. 85-98)
.... Capo II - Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere (artt. 99-109)
.... Capo III - Del concorso di persone nel reato (artt. 110-119)
.... Capo IV - Della persona offesa dal reato (artt. 120-131)
.. TITOLO V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 131bis-149)
.... Capo I - Della modificazione e applicazione della pena (artt. 131bis-140)
.... Capo II - Della esecuzione della pena (artt. 141-149)
.. TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
.... Capo I - Della estinzione del reato (artt. 150-170)
.... Capo II - Della estinzione della pena (artt. 171-181)
.... Capo III - Disposizioni comuni (artt. 182-184)
.. TITOLO VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
.. TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240bis)
.... Capo I - Delle misure di sicurezza personali (artt. 199-235)
...... Sezione I - Disposizioni generali (artt. 199-214)
...... Sezione II - Disposizioni speciali (artt. 215-235)
.... Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali (artt. 236-240bis)
LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
.. TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
.... Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275)
.... Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293)
.... Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294)
.... Capo IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300)
.... Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (artt. 301-313)
.. TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360)
.... Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335bis)
.... Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356)
.... Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 357-360)
.. TITOLO III - Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
.... Capo I - Dei delitti contro l’attività giudiziaria (artt. 361-384bis)
.... Capo II - Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie (artt. 385-391bis)
.... Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni (artt. 392-401)
.. TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413)
.... Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose (artt. 402-406)
.... Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413)
.. TITOLO V - Dei delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414-421)
.. TITOLO VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica (artt. 422-452)
.... Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza (artt. 422-437)
.... Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode (artt. 438-448bis)
.... Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452)
.. TITOLO VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente (artt. 452bis-452quaterdecies)
.. TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
.... Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453-466)
.... Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt. 467-475)
.... Capo III - Della falsità in atti (artt. 476-493bis)
.... Capo IV - Della falsità personale (artt. 494-498)
.. TITOLO VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (artt. 499-518)
.... Capo I - Dei delitti contro l’economia pubblica (artt. 499-512)
.... Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio (artt. 513-517quinquies)
.... Capo III - Disposizione comune ai capi precedenti (art. 518)
.. TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
.... Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale (artt. 519-526)
.... Capo II - Delle offese al pudore e all’onore sessuale (artt. 527-538)
.... Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 539-544)
.. TITOLO IX BIS - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)
.. TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
.. TITOLO XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)
.... Capo I - Dei delitti contro il matrimonio (artt. 556-563)
.... Capo II - Dei delitti contro la morale familiare (artt. 564-565)
.... Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569)
.... Capo IV - Dei delitti contro l’assistenza familiare (artt. 570-574bis)
.. TITOLO XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623ter)
.... Capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593)
.... Capo I-bis - Dei delitti contro la maternità (artt. 593bis-593ter)
.... Capo II - Dei delitti contro l’onore (artt. 594-599)
.... Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623bis)
...... Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604)
...... Sezione I-bis - Dei delitti contro l'eguaglianza (artt. 604bis-604ter)
...... Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale (artt. 605-609decies)
...... Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale (artt. 610-613)
...... Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614-615quinquies)
...... Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623bis)
.... Capo III-bis - Disposizioni comuni sulla procedibilità (art. 623ter)
.. TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649bis)
.... Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (artt. 624-639bis)
.... Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. 640-648quater)
.... Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (art. 649)
.... Capo III-bis - Disposizioni comuni sulla procedibilità (art. 649bis)
LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare
.. TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
.... Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza (artt. 650-717)
...... Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671)
...... Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica (artt. 672-681)
...... Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati (artt. 682-717)
.... Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale (artt. 718-730)
...... Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-727)
...... Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728-730)
.. TITOLO II - Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734)
.. TITOLO II bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734bis)
LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I - DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
CAPO I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I - Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Articolo 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
Articolo 651 - Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (357 c.p.) nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206 (366 comma 2 c.p.).
Articolo 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (422-436 c.p.), ovvero nella flagranza di un reato (382 c.p.p.), rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale (357 c.p.) o da una persona incaricata di un pubblico servizio (358 c.p.), nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (162-bis c.p.).
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.
Articolo 653 - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno (306 c.p.).
Articolo 654 - Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Articolo 655 - Radunata sediziosa
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Articolo 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (265, 269, 501, 658 c.p.), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Articolo 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
[abrogato]
Articolo 658 - Procurato allarme presso l’Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (358 c.p.) è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516 (340, 656, 657 c.p.).
Articolo 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 (657, 660, 703 c.p.).
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Articolo 660 - Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (659, 688 c.p.).
Articolo 661 - Abuso della credulità popolare
Chiunque, pubblicamente (266 comma 4 c.p.), cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (640 c.p.).
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Articolo 662 - Esercizio abusivo dell’arte tipografica
[abrogato]
Articolo 663 - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (352 c.p.).
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.
Articolo 663-bis - Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Articolo 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati
[abrogato]
Articolo 666 - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (#50)
#50 - L’articolo 666 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza dell’autorità competente (Corte costituzionale 70/56).
Articolo 667 - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo
[abrogato]
Articolo 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’articolo 266.
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio
Articolo 669 - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 258.
Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
Articolo 669-bis - Esercizio molesto dell'accattonaggio
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Articolo 670 - Mendicità
[abrogato]
Articolo 671 - Impiego di minori nell’accattonaggio
[abrogato dall’articolo 3 comma 19 lettera d) della legge 15 luglio 2009, n. 94]
Il testo originario dell’articolo era il seguente:
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile (85 c.p.), la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (34 c.p.) o dall’ufficio di tutore.
SEZIONE II - Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Articolo 672 - Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 258.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Articolo 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione (437, 428 comma 2 c.p.).
Articolo 674 - Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
Articolo 675 - Collocamento pericoloso di cose
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Articolo 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a euro 309.
Articolo 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309.
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Articolo 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247 (435, 680 c.p.).
Articolo 678-bis - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.
Articolo 679 - Omessa denuncia di materie esplodenti
Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371 (435 c.p.).
Soggiace all’ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da euro 37 a euro 619 (680 c.p.).
Articolo 679-bis - Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Articolo 680 - Circostanze aggravanti
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate (64 c.p.) se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
Articolo 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103 (666 c.p.).
SEZIONE III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Articolo 682 - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato
Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (260 c.p.), con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309 (162-bis, 260 c.p.).
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Articolo 683 - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.
Articolo 684 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (114 c.p., 329 c.p.p.), e punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.
Articolo 685 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 25 a euro 103.
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Articolo 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
Chiunque, contro il divieto della legge ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 51.
Articolo 688 - Ubriachezza
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (575-584 c.p.). (#51)
La pena è aumentata (64 c.p.) se la ubriachezza è abituale (94 comma 2, 221, 234 comma 2 c.p.).
#51 - Il secondo comma dell’articolo 688 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 25, 2° comma, e 27, 3° comma, della Costituzione (Corte costituzionale 02/354).
Articolo 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata (64 c.p.).
La condanna importa la sospensione dall’esercizio (35 c.p.).
Articolo 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309 (613 c.p.).
Articolo 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio (35 c.p.).
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Articolo 692 - Detenzione di misure e pesi illegali
Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi (472 comma 3 c.p.) diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Articolo 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 30 (458 c.p.).
Articolo 694 - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 206.
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Articolo 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato (42 c.p.), o esporta, o pone comunque in vendita armi (704 c.p.), ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239 (700, 701 c.p.).
Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Articolo 696 - Vendita ambulante di armi
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239 (700, 701 c.p.).
Articolo 697 - Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene armi (704 c.p.) o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre mesi a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’Autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258 (700-701 c.p.).
Articolo 698 - Omessa consegna di armi
Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi (704 c.p.) o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123 (700, 701 c.p.).
Articolo 699 - Porto abusivo di armi
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma (704 c.p.) fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto da tre mesi a diciotto mesi (700, 701 c.p.).
Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma (704 c.p.) per cui non è ammessa licenza (700, 701 c.p.).
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate (64 c.p.).
Articolo 700 - Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata (64 c.p.) qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.
Articolo 701 - Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (228 c.p.).
Articolo 702 - Omessa custodia di armi
[abrogato]
Articolo 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (704 c.p.) da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103 (435 c.p.).
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
Articolo 704 - Armi
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Articolo 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 686.
Articolo 706 - Commercio clandestino di cose antiche
[abrogato]
Articolo 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (705-713 c.p.), [o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta], è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni (713 c.p.). (#52)
#52 - L’articolo 707 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (Corte costituzionale 71/14).
Articolo 708 - Possesso ingiustificato di valori
[ Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. ] (#53)
#53 - L’articolo 708 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli articoli 3 e 25 della Costituzione (Corte costituzionale 96/370).
Articolo 709 - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Articolo 710 - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta
[abrogato]
Articolo 711 - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
[abrogato]
Articolo 712 - Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10 (648 c.p.).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Articolo 713 - Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (228 c.p.).
§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute
Articolo 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori
[abrogato]
Articolo 715 - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente
[abrogato]
Articolo 716 - Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga di minori
Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206 (162, 391 c.p.).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Articolo 717 - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose
[abrogato]
CAPO II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
SEZIONE I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Articolo 718 - Esercizio di giuochi d’azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo (721 c.p.) o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206 (719, 722 c.p.).
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale (104, 105 c.p.), alla libertà vigilata (228 c.p.) può essere aggiunta la cauzione di buona condotta (237 c.p.).
Articolo 719 - Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (721 c.p.);
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
Articolo 720 - Partecipazione a giuochi d’azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo (721 c.p.), è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (722 c.p.).
La pena è aumentata (64 c.p.):
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (721 c.p.) o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
Articolo 721 - Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
Articolo 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36 c.p.). È sempre ordinata la confisca (240 c.p.) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
Articolo 723 - Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 103.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da euro 51 a euro 516.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a euro 51.
Articolo 724 - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. (#54)
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
#54 - Il primo comma dell’articolo 724 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato" (Corte costituzionale 95/440).
Articolo 725 - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. (528, 529 c.p.).
Articolo 726 - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
Articolo 727 - Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Articolo 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
SEZIONE II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Articolo 728 - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 516 (613 c.p.).
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Articolo 729 - Abuso di sostanze stupefacenti
[abrogato]
Articolo 730 - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a euro 516.
Soggiace all’ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (162 c.p.).
TITOLO II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 731 - Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.
Articolo 732 - Omesso avviamento dei minori al lavoro
[abrogato]
Articolo 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Articolo 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Articolo 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.
TITOLO II BIS - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Articolo 734-bis - Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1., 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi (97 c.p.).